Art. 8 · Terzi con i quali vengono concluse le intese

Art. 8

Terzi con i quali vengono concluse le intese

In vigore dal 29 giu 2012
Terzi con i quali vengono concluse le intese 1.   I terzi con i quali vengono concluse le intese di cui agli fanno parte delle seguenti categorie: (a) imprese di investimento che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2; (b) controparti centrali che compensano i titoli azionari o il debito sovrano interessati; (c) sistemi di regolamento titoli definiti a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che provvedono al regolamento dei pagamenti relativi ai titoli azionari o al debito sovrano interessati; (d) banche centrali che accettano in garanzia i titoli azionari o il debito sovrano interessati oppure che conducono operazioni di mercato aperto o di pronti contro termine in relazione a detti titoli azionari o debito sovrano; (e) organismi nazionali di gestione del debito dell'emittente di debito sovrano interessato; (f) qualsiasi altra persona soggetta a requisiti di autorizzazione o registrazione da parte di un membro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria in conformità della legislazione dell'Unione e che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2; (g) una persona stabilita in un paese terzo che è autorizzata o registrata, è soggetta alla vigilanza di un'autorità in detto paese terzo e soddisfa il requisito di cui al paragrafo 2, a condizione che l'autorità del paese terzo abbia sottoscritto un opportuno accordo di cooperazione relativo allo scambio di informazioni con l'autorità competente interessata. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere a), f) e g), il terzo deve soddisfare i seguenti requisiti: (a) partecipa alla gestione dell'assunzione in prestito o dell'acquisto dei titoli azionari o del debito sovrano interessati; (b) fornisce una prova di tale partecipazione; (c) è in grado, su richiesta, di produrre prove, anche di tipo statistico, della sua capacità di fornire o di assicurare la fornitura alle sue controparti di titoli azionari o debito sovrano alle date alle quali si impegna a farlo.
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