Art. 5 · Accordi di prestito e altri titoli esecutivi che producono un effetto analogo

Art. 5

Accordi di prestito e altri titoli esecutivi che producono un effetto analogo

In vigore dal 29 giu 2012
Accordi di prestito e altri titoli esecutivi che producono un effetto analogo 1.   Gli accordi di prestito e gli altri titoli esecutivi di cui all', paragrafo 1, lettera b), e all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 sono posti in essere attraverso i seguenti tipi di accordi, contratti o diritti giuridicamente vincolanti per la durata della vendita allo scoperto: (a) future e swap: contratti future (contratti finanziari a termine standardizzati) e swap che comportano il regolamento dei titoli azionari o del debito sovrano pertinente mediante consegna fisica, che comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica, che sono sottoscritti prima della vendita allo scoperto o contemporaneamente ad essa e che specificano una data di consegna o scadenza che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista; (b) contratti di opzione: contratti di opzione che comportano il regolamento dei titoli azionari o debito sovrano mediante consegna fisica, che comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica, che sono sottoscritti prima della vendita allo scoperto o contemporaneamente ad essa e che specificano una data di scadenza che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista; (c) contratti pronti contro termine: contratti pronti contro termine che comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica, che sono sottoscritti prima della vendita allo scoperto o contemporaneamente ad essa e che specificano una data di riacquisto che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista; (d) accordi permanenti o meccanismi rinnovabili: accordi o meccanismi sottoscritti prima della vendita allo scoperto, o contemporaneamente ad essa, di un importo predeterminato di titoli azionari o debito sovrano specificamente individuati, che per la durata della vendita allo scoperto comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica e che specificano una data di consegna o esecuzione che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista; (e) accordi relativi a diritti di sottoscrizione: accordi relativi a diritti di sottoscrizione in virtù dei quali la persona fisica o giuridica è in possesso di diritti per sottoscrivere nuovi titoli azionari dello stesso emittente e della stessa categoria e che comprendono almeno il numero di titoli azionari per i quali si propone la vendita allo scoperto, a condizione che la persona fisica o giuridica abbia il diritto di ricevere i titoli azionari al regolamento della vendita allo scoperto o precedentemente ad essa; (f) altri diritti o accordi che comportano la consegna dei titoli azionari o del debito sovrano: accordi o crediti che comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica, che sono sottoscritti prima della vendita allo scoperto o contemporaneamente ad essa e che specificano una data di consegna o di esecuzione che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento alla scadenza prevista. 2.   Gli accordi, contratti o diritti sono comunicati su supporto durevole dalla controparte alla persona fisica o giuridica come prova dell'esistenza dell'accordo di prestito o altro titolo esecutivo.
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