Art. 3 · Formato delle informazioni periodiche

Art. 3

Formato delle informazioni periodiche

In vigore dal 29 giu 2012
Formato delle informazioni periodiche 1.   Le informazioni da trasmettere su base trimestrale all'AESFEM sulle posizioni corte nette in titoli azionari, debito sovrano e credit default swap a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 sono fornite dalle autorità competenti interessate nel formato specificato all'allegato II del presente regolamento. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'AESFEM elettronicamente attraverso un sistema istituito dall'AESFEM stessa in grado di garantire il mantenimento, durante la trasmissione, della completezza, dell'integrità e della riservatezza delle informazioni.
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