Art. 1
Oggetto
In vigore dal 29 giu 2012
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano quanto segue:
(a)
il metodo con il quale le informazioni sulle posizioni corte nette possono essere comunicate al pubblico da persone fisiche o giuridiche e il formato delle informazioni che le autorità competenti devono fornire all' Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel prosieguo: “AESFEM”) a norma dell', paragrafo 6, e dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2012;
(b)
i tipi di accordi, le modalità d'intesa e le misure che garantiscono adeguatamente che i titoli azionari siano disponibili per il regolamento nonché i tipi di accordi o le modalità d'intesa che garantiscono adeguatamente che il debito sovrano sia disponibile per il regolamento a norma dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012;
(c)
la data e il periodo relativi ai calcoli per la determinazione della sede principale di negoziazione, la data di notifica all'AESFEM e la data alla quale l'elenco produce effetti a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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