Art. 5 · Informazioni da fornire su richiesta

Art. 5

Informazioni da fornire su richiesta

In vigore dal 29 giu 2012
Informazioni da fornire su richiesta Le informazioni che l’autorità competente interessata è tenuta a fornire ad hoc a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2012 includono tutte le informazioni richieste dall’AESFEM che non siano state precedentemente trasmesse dalla stessa autorità competente a norma dell' del presente regolamento.
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