Art. 5
Informazioni da fornire su richiesta
In vigore dal 29 giu 2012
Informazioni da fornire su richiesta
Le informazioni che l’autorità competente interessata è tenuta a fornire ad hoc a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2012 includono tutte le informazioni richieste dall’AESFEM che non siano state precedentemente trasmesse dalla stessa autorità competente a norma dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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