Art. 1
Oggetto
In vigore dal 29 giu 2012
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano quanto segue:
a)
i dettagli delle informazioni sulle posizioni corte nette che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a fornire alle autorità competenti e a comunicare al pubblico, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012;
b)
i dettagli delle informazioni che l'autorità competente è tenuta a fornire all'l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel prosieguo: «AESFEM»), a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2012;
c)
il metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione della sede principale di negoziazione di un titolo azionario, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2012:826:oj#art-1