Art. 1
Sede legale
In vigore dal 28 giu 2012
Sede legale
1. Un’organizzazione di produttori transnazionale stabilisce la propria sede legale nello Stato membro in cui dispone di un numero significativo di soci o di un volume significativo di produzione commercializzabile.
2. Un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori riconosciute, in appresso «associazione transnazionale», stabilisce la propria sede legale nello Stato membro in cui dispone un numero significativo di organizzazioni associate o di un volume significativo di produzione commercializzabile.
Storico versioni
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