Art. 1
In vigore dal 28 giu 2012
1. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono tenute ad adottare opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di mandarini (compresi tangerini e mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55 , 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69), originari della Repubblica popolare cinese. Le importazioni sono soggette a registrazione per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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