Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 giu 2012
Nell’allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 12, lettera a) è sostituito dal seguente: «(a) Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4 e nella categoria B, punti 2(d) e 3(d): RIKILT – Institute of Food Safety, parte di Wageningen UR Wageningen Paesi Bassi»
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