Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 giu 2012
Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato: 1) nell’allegato I, parte 1 la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente: «CA — Canada CA-0 Tutto il paese POR-X IVb IX V» CA-1 Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue: — a partire da un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine, — in direzione nord, fino a un punto situato a 119 gradi 35 primi di longitudine e a 50 gradi 30 primi di latitudine, — in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119 gradi di longitudine e a 50 gradi 45 primi di latitudine, — in direzione sud, fino a un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 118 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine BOV-X OVI-X, OVI-Y RUM (*) A 2) nell’allegato II, parte 1 la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente: «BW — Botswana BW-0 Tutto il paese EQU, EQW BW-1 Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18, tranne la zona di sorveglianza intensiva in zona 6 tra la frontiera con lo Zimbabwe e l’autostrada A1 BOV., OVI RUF, RUW F 1 11 maggio 2011 26 giugno 2012 BW-2 Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14 BOV, OVI RUF, RUW F 1 7 marzo 2002 BW-3 La zona veterinaria di sorveglianza 12 BOV, OVI RUF, RUW F 1 20 ottobre 2008 20 gennaio 2009 BW-4 La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica BOV, F 1 18 febbraio 2011»
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