Art. 67 · Tempistiche e obblighi di comunicazione

Art. 67

Tempistiche e obblighi di comunicazione

In vigore dal 21 giu 2012
Tempistiche e obblighi di comunicazione 1.   Entro il 31 marzo di ogni anno il gestore o l’operatore aereo presenta all’autorità competente una comunicazione delle emissioni che contiene le emissioni annuali del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità al regolamento (UE) n. 600/2012. Tuttavia, le autorità competenti possono chiedere ai gestori o agli operatori aerei di trasmettere la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica prima del 31 marzo, ma non prima del 28 febbraio. 2.   Se decide di richiedere l’assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, l’operatore aereo trasmette all’autorità competente, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di monitoraggio di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies della suddetta direttiva, una comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro che riguarda i dati sulle tonnellate-chilometro riferiti all’anno di monitoraggio e che è sottoposta a verifica conformemente al regolamento (UE) n. 600/2012. 3.   Le comunicazioni annuali delle emissioni e le comunicazioni dei dati sulle tonnellate-chilometro contengono almeno le informazioni specificate nell’allegato X.
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