Art. 62
Revisioni interne e convalida dei dati
In vigore dal 21 giu 2012
Revisioni interne e convalida dei dati
1. Ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera d), e in base ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), il gestore o l’operatore aereo rivedono e convalidano i dati ottenuti dalle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all’.
La revisione e la convalida dei dati devono perlomeno comprendere:
a)
la verifica della completezza dei dati;
b)
il confronto dei dati che il gestore o l’operatore aereo hanno ottenuto, monitorato e comunicato nell’arco di svariati anni;
c)
il confronto dei dati e dei valori ricavati da sistemi diversi di raccolta dei dati operativi, compresi, se del caso, i seguenti confronti:
i)
la comparazione tra i dati sugli acquisti di combustibili o materiali e i dati sulle variazioni delle scorte e i dati sui consumi per i flussi di fonti interessati;
ii)
la comparazione tra i fattori di calcolo determinati mediante analisi, calcolati o segnalati dal fornitore del combustibile o del materiale e i fattori di riferimento, nazionali o internazionali, di combustibili o materiali analoghi;
iii)
la comparazione tra le emissioni ottenute da metodologie fondate su misure e i risultati del calcolo di verifica ai sensi dell’;
iv)
il confronto tra dati aggregati e dati grezzi.
2. Il gestore o l’operatore aereo garantiscono, per quanto possibile, che i criteri per respingere i dati nell’ambito della revisione e della convalida siano noti in anticipo. A tal fine i criteri suddetti sono definiti nella documentazione delle relative procedure scritte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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