Art. 57 · Attività riguardanti il flusso di dati

Art. 57

Attività riguardanti il flusso di dati

In vigore dal 21 giu 2012
Attività riguardanti il flusso di dati 1.   Il gestore o l’operatore aereo stabilisce, documenta, applica e mantiene procedure scritte per le attività riguardanti il flusso di dati ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e garantisce che la comunicazione annuale dei dati relativi alle emissioni ricavati dalle attività riguardanti il flusso di dati non contenga inesattezze e sia conforme al piano di monitoraggio, alle suddette procedure scritte e al presente regolamento. Se l’operatore aereo intende richiedere le quote gratuitamente, in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro si applica anche il primo comma. 2.   Le descrizioni delle procedure scritte per le attività riguardanti il flusso dei dati indicate nel piano di monitoraggio si riferiscono perlomeno ai seguenti elementi: a) le informazioni di cui all’, paragrafo 2; b) l’identificazione delle fonti di dati principali; c) ogni fase del flusso di dati, dai dati primari alle emissioni annuali o ai dati sulle tonnellate-chilometro, che rifletta la sequenza e l’interazione tra le attività riguardanti il flusso dei dati; d) le fasi di trattamento pertinenti relative a ciascuna attività specifica riguardante il flusso dei dati, comprese le formule e le informazioni usate per determinare le emissioni o i dati sulle tonnellate-chilometro; e) i sistemi pertinenti di trattamento e di archiviazione dei dati elettronici utilizzati, oltre che l’interazione tra tali sistemi e altre forme di inserimento, compreso l’inserimento manuale; f) le modalità con cui sono comunicate gli esiti delle attività riguardanti il flusso di dati.
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