Art. 53
Disposizioni specifiche per la biomassa
In vigore dal 21 giu 2012
Disposizioni specifiche per la biomassa
L’ si applica alla determinazione della frazione di biomassa di un combustibile misto.
In deroga all’, paragrafo 2, l’autorità competente autorizza, se del caso, l’uso di una metodologia applicabile in maniera uniforme in tutti gli Stati membri per la determinazione della frazione di biomassa.
Nell’ambito di tale metodologia, la frazione di biomassa, il potere calorifico netto e il fattore di emissione o il contenuto in carbonio del combustibile impiegato durante un’attività di trasporto dell’EU ETS di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE sono determinati sulla scorta della documentazione riferita all’acquisto di carburante.
La metodologia rispecchia le linee guida fornite dalla Commissione per facilitarne l’applicazione coerente in tutti gli Stati membri.
L’uso dei biocarburanti per le attività di trasporto aereo è valutato in conformità all’ della direttiva 2009/28/CE.
Storico versioni
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