Art. 44 · Aggregazione dei dati

Art. 44

Aggregazione dei dati

In vigore dal 21 giu 2012
Aggregazione dei dati 1.   Il gestore effettua un computo delle medie orarie per ciascun parametro (compresi le concentrazioni e il flusso di gas effluenti) pertinente ai fini della determinazione delle emissioni in base a una metodologia fondata su misure utilizzando tutti i punti disponibili per quell’ora specifica. Se un gestore può produrre dati per periodi di comunicazione più brevi senza incorrere in costi aggiuntivi, il gestore utilizza tali periodi per determinare le emissioni annuali secondo quanto stabilito dall’, paragrafo 1. 2.   Se l’apparecchiatura impiegata per la misura in continuo di un parametro non può essere controllata, è fuori dalla portata o è guasta per parte dell’ora o per il periodo di comunicazione di cui al paragrafo 1, il gestore calcola la relativa media oraria in percentuale rispetto ai punti di dati rimanenti per quell’ora specifica o per quel periodo di comunicazione più breve, purché sia disponibile almeno l’80 % del numero massimo di punti di dati in riferimento a un parametro. L’, paragrafi da 2 a 4, si applica nel caso in cui sia disponibile meno dell’80 % del numero massimo di punti di dati in riferimento a un parametro.
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