Art. 4 · Obbligo generale

Art. 4

Obbligo generale

In vigore dal 21 giu 2012
Obbligo generale I gestori e gli operatori aerei ottemperano ai propri obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE nel rispetto dei principi sanciti agli articoli da 5 a 9.
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