Art. 39 · Determinazione della frazione di biomassa e della frazione fossile

Art. 39

Determinazione della frazione di biomassa e della frazione fossile

In vigore dal 21 giu 2012
Determinazione della frazione di biomassa e della frazione fossile 1.   Se soggetta al livello prescritto e alla disponibilità di adeguati valori standard, come specificati all’, paragrafo 1, la frazione di biomassa di uno specifico combustibile o materiale deve essere determinata sulla base di analisi; il gestore calcola tale frazione di biomassa sulla scorta di una norma pertinente e dei metodi analitici in essa descritti, e applica tale norma soltanto se approvata dall’autorità competente. 2.   Se la determinazione della frazione di biomassa di un combustibile o di un materiale misto tramite analisi, conformemente al paragrafo 1, non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, il gestore ricorre nel suo calcolo a fattori di emissione standard e a valori della frazione di biomassa per combustibili e materiali misti nonché ai metodi di stima pubblicati dalla Commissione. In assenza di tali fattori e valori standard, il gestore ipotizza una quota di biomassa pari a zero oppure propone un metodo di stima della frazione di biomassa che sottopone all’approvazione dell’autorità competente. Nel caso dei combustibili e dei materiali derivanti da un processo di produzione con flussi in entrata definiti e rintracciabili, il gestore può determinare la frazione della biomassa tramite bilancio di massa del carbonio di origine fossile o da biomassa che entra ed esce dal processo. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 e all’, qualora sia stata stabilita la garanzia dell’origine in conformità all’, lettera j), e all’ della direttiva 2009/28/CE per biogas immessi in una rete di distribuzione e successivamente rimossi, il gestore non ricorre ad analisi per la determinazione della frazione di biomassa.
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