Art. 31
Valori standard per fattori di calcolo
In vigore dal 21 giu 2012
Valori standard per fattori di calcolo
1. Qualora definisca i fattori di calcolo come valori standard, il gestore utilizza, conformemente al requisito del livello applicabile di cui agli allegati II e VI, uno dei seguenti valori:
a)
fattori standard e fattori stechiometrici elencati all’allegato VI;
b)
fattori standard usati dallo Stato membro per il documento sull’inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
c)
valori indicati nella letteratura concordati con l’autorità competente, compresi i fattori standard pubblicati dall’autorità competente, che siano compatibili con i fattori di cui alla lettera b), ma rappresentativi di flussi di fonti più disaggregati per quanto concerne i combustibili;
d)
valori specificati e garantiti dal fornitore di un materiale se il gestore può dimostrare, in modo giudicato sufficiente dall’autorità competente, che il tenore di carbonio presenta un intervallo di confidenza al 95 % non superiore all’1 %;
e)
valori basati su analisi svolte in passato, se il gestore può dimostrare, in modo giudicato sufficiente dall’autorità competente, che tali valori sono rappresentativi di futuri lotti del medesimo materiale.
2. Il gestore indica nel piano di monitoraggio tutti i valori standard impiegati.
Nel caso in cui i valori standard subiscano cambiamenti annuali, il gestore specifica nel piano di monitoraggio la fonte ufficiale applicabile di tali valori.
3. L’autorità competente può approvare una modifica ai valori standard di un fattore di calcolo nel piano di monitoraggio ai sensi dell’, paragrafo 2, soltanto se il gestore dimostra che il nuovo valore standard permette di determinare le emissioni in maniera più accurata.
4. Su richiesta del gestore, l’autorità competente può concedere l’autorizzazione affinché il potere calorifico netto e i fattori di emissione dei combustibili siano determinati usando i medesimi livelli richiesti per i combustibili commerciali standard, purché il gestore dimostri, perlomeno ogni tre anni, che l’intervallo pari all’1 % per il potere calorifico specificato è stato raggiunto negli ultimi tre anni.
Storico versioni
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