Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 21 giu 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «dati relativi all’attività», i dati relativi al quantitativo di combustibili e di materiali consumati o prodotti da un processo rilevante per la metodologia di monitoraggio basata su calcoli, espresso in terajoule, in tonnellate per la massa o, per i gas, come volume in metri cubi normali, a seconda dei casi; 2) «periodo di scambio», un periodo di otto anni ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE; 3) «tonnellata-chilometro», una tonnellata di carico utile trasportata su una distanza di un chilometro; 4) «flusso di fonti», i flussi seguenti: a) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto che dà origine a emissioni di gas a effetto serra presso una o più fonti di emissione a seguito del suo consumo o produzione; b) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio che è incluso nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra che utilizza una metodologia di bilancio di massa; 5) «fonte di emissione», una parte individualmente identificabile di un impianto o un processo che si svolge in un impianto, da cui vengono emessi i gas a effetto serra interessati oppure, per le attività di trasporto aereo, un singolo aeromobile; 6) «incertezza», parametro associato al risultato della determinazione di una quantità, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale, e che descrive un intervallo di confidenza situato attorno a un valore medio comprendente il 95 % dei valori desunti, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori; 7) «fattori di calcolo», il valore calorifico netto, il fattore di emissione, il fattore di emissione preliminare, il fattore di ossidazione, il fattore di conversione, il tenore di carbonio o la frazione di biomassa; 8) «livello», uno specifico requisito utilizzato per determinare i dati relativi all’attività, i fattori di calcolo, l’emissione annua e l’emissione oraria media annua, oltre che il carico utile; 9) «rischio intrinseco», la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni o nella comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, prima di prendere in considerazione l’effetto di eventuali attività di controllo correlate; 10) «rischio di controllo», la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni o nella comunicazione delle tonnellate-chilometro sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, e che non saranno evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo; 11) «emissioni di combustione», le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante la reazione esotermica di un combustibile con l’ossigeno; 12) «periodo di comunicazione», un anno civile durante il quale devono essere monitorate e comunicate le emissioni o l’anno di controllo di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE per i dati relativi alle tonnellate-chilometro; 13) «fattore di emissione», il tasso di emissione medio di un gas a effetto serra riferito ai dati relativi all’attività di un flusso di fonti ipotizzando l’ossidazione completa per la combustione e la conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche; 14) «fattore di ossidazione», il rapporto tra il carbonio ossidato in CO2 in seguito alla combustione e il carbonio totale contenuto nel combustibile, espresso sotto forma di frazione, considerando il CO emesso nell’atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2; 15) «fattore di conversione», il rapporto tra il carbonio emesso come CO2 e il carbonio totale contenuto nel flusso di fonti prima che si verifichi il processo di emissione, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell’atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2; 16) «accuratezza», il grado di concordanza tra il risultato di una misura e il valore effettivo della quantità da misurare o un valore di riferimento determinato in maniera empirica con materiali di taratura e con metodi standard accettati in ambito internazionale e rintracciabili, tenuto conto dei fattori casuali e sistematici; 17) «taratura», la serie di operazioni che istituiscono, a determinate condizioni, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento o da un sistema di misura, o i valori rappresentati da una misura materiale o da un materiale di riferimento, e i corrispondenti valori di una quantità ottenuti in base a una norma di riferimento; 18) «passeggeri», le persone a bordo dell’aeromobile durante un volo, escluso l’equipaggio; 19) «prudenziale», significa che è definita una serie di ipotesi che garantiscono che le emissioni annuali non siano sottostimate o che le tonnellate-chilometro non siano sovrastimate; 20) «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; include bioliquidi e biocarburanti; 21) «bioliquidi», combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa; 22) «biocarburanti», carburanti liquidi o gassosi per il trasporto ricavati dalla biomassa; 23) «controlli metrologici legali», i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato; 24) «errore massimo ammissibile», l’errore di misurazione ammesso specificato nell’allegato I e negli allegati specifici relativi agli strumenti della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o, se del caso, nella normativa nazionale in materia di controlli metrologici ufficiali; 25) «attività riguardanti il flusso dei dati», le attività relative all’acquisizione, al trattamento e alla manipolazione dei dati che sono necessarie per redigere una comunicazione delle emissioni a partire da dati provenienti da una fonte primaria; 26) «tonnellate di CO2(e)», tonnellate metriche di CO2 o CO2(e); 27) «CO2(e)», qualsiasi altro gas a effetto serra diverso dal CO2 elencato nell’allegato II della direttiva 2003/87/CE che abbia un potenziale di surriscaldamento del pianeta equivalente al CO2; 28) «sistema di misura», serie completa di strumenti di misura e altre apparecchiature, come le apparecchiature di campionamento e trattamento dei dati, impiegata per determinare variabili come i dati relativi all’attività, il tenore di carbonio, il potere calorifico o il fattore di emissione delle emissioni di CO2; 29) «potere calorifico netto» (NCV), il quantitativo specifico di energia rilasciato sotto forma di calore quando un combustibile o un materiale subisce una combustione completa con ossigeno in condizioni standard, sottratto il calore di vaporizzazione dell’acqua eventualmente formatasi; 30) «emissioni di processo», emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di combustione, risultanti da reazioni volute e non volute tra sostanze o dalla loro trasformazione, comprese la riduzione chimica o elettrolitica di minerali metallici, la decomposizione termica di sostanze e la formazione di sostanze da utilizzare come prodotti o come cariche; 31) «combustibile commerciale standard», i combustibili reperibili in commercio standardizzati a livello internazionale che presentano un intervallo di confidenza al 95 % non superiore all’1 % del rispettivo potere calorifico specificato, compresi il gasolio, l’olio combustibile leggero, la benzina, l’olio lampante, il kerosene, l’etano, il propano, il butano, il kerosene per aeromobili (jet A1 o jet A), la benzina per aeromobili (jet B) e la benzina avio (AvGas); 32) «lotto», una quantità di combustibile o materiale sottoposta a campionamento e caratterizzazione in modo che sia rappresentativa e trasferita in un’unica spedizione o in continuo nell’arco di un periodo di tempo specifico; 33) «combustibile misto», un combustibile che contiene sia biomassa sia carbonio fossile; 34) «materiale misto», un materiale che contiene sia biomassa sia carbonio fossile; 35) «fattore di emissione preliminare», il fattore di emissione totale presunto di un combustibile o materiale misto calcolato in base al contenuto totale di carbonio costituito da una frazione di biomassa e da una frazione fossile, prima di moltiplicarlo con la frazione fossile per ottenere il fattore di emissione; 36) «frazione fossile», il rapporto tra il carbonio fossile e il contenuto totale di carbonio di un combustibile o materiale, espresso sotto forma di frazione; 37) «frazione di biomassa», il rapporto tra il carbonio proveniente dalla biomassa e il contenuto totale di carbonio di un combustibile o materiale, espresso sotto forma di frazione; 38) «metodo del bilancio energetico», metodo per stimare il quantitativo di energia utilizzato come combustibile in una caldaia, calcolato come somma del calore utilizzabile e di tutte le pertinenti perdite di energia per radiazione, trasmissione e attraverso i gas effluenti; 39) «misura in continuo delle emissioni», serie di operazioni finalizzate a determinare il valore di una quantità mediante misure periodiche, ricorrendo alle misure nel camino o a procedure di estrazione posizionando lo strumento di misura in prossimità del camino; non sono comprese le metodologie fondate su misure basate sulla raccolta di singoli campioni dal camino; 40) «CO2 intrinseco», il CO2 che fa parte di un combustibile; 41) «carbonio fossile», carbonio inorganico e organico diverso dalla biomassa; 42) «punto di misura», la fonte di emissione per la quale sono utilizzati sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) o la sezione trasversale di un sistema di condutture per il quale il flusso di CO2 è determinato utilizzando sistemi di misura in continuo; 43) «documentazione sulla massa e sul bilanciamento», la documentazione specificata negli atti internazionali o nazionali di attuazione delle norme e prassi raccomandate («Standards and Recommended Practices», SARP) di cui all’allegato 6 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, sottoscritta a Chicago il 7 dicembre 1944, compresa la documentazione indicata nel regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, all’allegato III, lettera J (7), o da normative internazionali equivalenti applicabili; 44) «distanza», la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo, in aggiunta a un fattore fisso di 95 km; 45) «aerodromo di partenza», l’aerodromo dal quale inizia un volo che rappresenta un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE; 46) «aerodromo di arrivo», l’aerodromo nel quale si conclude un volo che rappresenta un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE; 47) «carico utile», la massa totale delle merci, della posta, dei passeggeri e dei bagagli trasportati a bordo dell’aeromobile durante un volo; 48) «emissioni fuggitive», emissioni irregolari o non intenzionali da fonti che non sono localizzate, o sono troppo diverse o di dimensioni troppo ridotte per essere monitorate individualmente; 49) «coppia di aerodromi», una coppia costituita da un aerodromo di partenza e da un aerodromo di arrivo; 50) «condizioni standard», temperatura di 273,15 K e pressione di 101 325 Pa che definisce i metri cubi normali (Nm3); 51) «cattura di CO2», l’attività di cattura — da flussi di gas — di anidride carbonica (CO2) che altrimenti sarebbe emessa, al fine del suo trasporto e stoccaggio in un sito ammesso ai sensi della direttiva 2009/31/CE; 52) «trasporto di CO2», il trasporto di CO2 mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE; 53) «emissioni convogliate», emissioni rilasciate deliberatamente dall’impianto in un punto appositamente designato a tale scopo; 54) «recupero avanzato di idrocarburi», il recupero di idrocarburi aggiuntivi rispetto a quelli estratti mediante iniezione di acqua o con altre modalità; 55) «dati surrogati», i valori annui determinati per via empirica o ottenuti da fonti accettate che un gestore utilizza per sostituire i dati relativi all’attività o i fattori di calcolo allo scopo di elaborare una comunicazione completa quando non è possibile generare tutti i dati necessari relativi all’attività o tutti i fattori di calcolo richiesti nella metodologia di monitoraggio applicabile. Inoltre, si applicano al presente regolamento le definizioni di «volo» e «aerodromo» di cui all’allegato della decisione 2009/450/CE e le definizioni riportate ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e 22 dell’ della direttiva 2009/31/CE.
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