Art. 14 · Modifiche al piano di monitoraggio

Art. 14

Modifiche al piano di monitoraggio

In vigore dal 21 giu 2012
Modifiche al piano di monitoraggio 1.   Ogni gestore o operatore aereo verifica periodicamente se il piano di monitoraggio riflette la natura e il funzionamento dell’impianto o dell’attività di trasporto aereo, in conformità all’ della direttiva 2003/87/CE, e se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio. 2.   Il gestore o l’operatore aereo modifica il piano di monitoraggio nel caso in cui si presenti una qualsiasi delle seguenti situazioni: a) si verificano nuove emissioni, dovute a nuove attività svolte o all’uso di nuovi combustibili o materiali non ancora contemplati dal piano di monitoraggio; b) una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all’impiego di nuovi tipi di strumenti di misurazione, metodi di campionamento o metodi di analisi ovvero ad altre ragioni, comporta una conseguente maggiore accuratezza nella determinazione delle emissioni; c) i dati ottenuti dall’impiego della metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati; d) la modifica apportata al piano di monitoraggio migliora l’accuratezza dei dati comunicati, salvo il caso in cui ciò non risulti tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati; e) il piano di monitoraggio non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e l’autorità competente obbliga il gestore o l’operatore aereo a modificarlo; f) è necessario mettere in atto le proposte di miglioramento del piano di monitoraggio formulate in una relazione di verifica.
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