Art. 13
Piani di monitoraggio standardizzati e semplificati
In vigore dal 21 giu 2012
Piani di monitoraggio standardizzati e semplificati
1. Fatto salvo l’, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare i gestori e gli operatori aerei a utilizzare piani di monitoraggio standardizzati o semplificati.
A tal fine, gli Stati membri possono pubblicare modelli per detti piani di monitoraggio, comprensivi di una descrizione del flusso di dati e delle procedure di controllo di cui agli , facendo riferimento ai modelli e alle linee guida pubblicati dalla Commissione.
2. Prima di approvare un piano di monitoraggio semplificato di cui al paragrafo 1, l’autorità competente esegue una valutazione dei rischi semplificata al fine di stabilire se le attività di controllo proposte e le procedure per le attività di controllo sono proporzionate ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati e giustifica il ricorso a tale piano di monitoraggio semplificato.
Se del caso, gli Stati membri possono richiedere al gestore o all’operatore aereo di svolgere personalmente la valutazione dei rischi di cui al precedente comma.
Storico versioni
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