Art. 8 · Obblighi precontrattuali

Art. 8

Obblighi precontrattuali

In vigore dal 21 giu 2012
Obblighi precontrattuali 1.   Prima di accettare un incarico di verifica, il verificatore raccoglie adeguate informazioni sul gestore o sull’operatore aereo e valuta se è in grado di intraprendere la verifica. A tal fine il verificatore quanto meno: a) valuta i rischi insiti nell’esecuzione della verifica concernente la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo in conformità al presente regolamento; b) effettua una revisione delle informazioni fornite dal gestore o dall’operatore aereo per stabilire l’ambito della verifica; c) valuta se l’incarico rientra nel proprio ambito di accreditamento; d) valuta se è dotato delle competenze, del personale e delle risorse necessarie a selezionare una squadra di verifica in grado di far fronte alla complessità dell’impianto o delle attività e della flotta dell’operatore aereo e se è in grado di portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti; e) valuta se è in grado di garantire che la potenziale squadra di verifica di cui dispone gode delle competenze e del personale necessario per svolgere le attività di verifica relative al gestore o all’operatore aereo specifico; f) determina, per ciascun incarico di verifica richiesto, la tempistica necessaria per condurre la verifica in maniera appropriata. 2.   Il gestore o l’operatore aereo fornisce al verificatore tutte le informazioni utili che lo mettano in condizione di svolgere le attività di cui al paragrafo 1.
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