Art. 7 · Obblighi generali del verificatore

Art. 7

Obblighi generali del verificatore

In vigore dal 21 giu 2012
Obblighi generali del verificatore 1.   Il verificatore esegue la verifica e svolge le attività previste al presente capo allo scopo di fornire una dichiarazione di verifica in cui si conclude con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti. 2.   Il verificatore pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale riconoscendo che possono sussistere circostanze che determinano la presenza di inesattezze rilevanti nelle informazioni riportate nella comunicazione del gestore o dell’operatore aereo. 3.   Il verificatore esegue la verifica nell’interesse pubblico e in tutta indipendenza rispetto al gestore o all’operatore aereo e le autorità competenti responsabili della direttiva 2003/87/CE. 4.   In occasione della verifica, il verificatore valuta se: a) la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo è completa e soddisfa i requisiti di cui all’allegato X del regolamento (UE) n. 601/2012; b) il gestore o l’operatore aereo ha agito in conformità alle disposizioni previste nell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra e al piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, e alle disposizioni previste dal piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro di un operatore aereo; c) i dati riportati nella comunicazione del gestore o dell’operatore aereo non sono viziati da inesattezze rilevanti; d) possono essere fornite informazioni a sostegno delle attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e le procedure associate del gestore o dell’operatore aereo per migliorare i risultati del rispettivo monitoraggio e comunicazione. Ai fini della lettera c) del presente paragrafo, il verificatore ottiene dal gestore o dall’operatore aereo elementi probanti evidenti e oggettivi a sostegno dei dati sulle emissioni o sulle tonnellate-chilometro comunicati in termini aggregati, tenendo conto di tutte le altre informazioni fornite nella comunicazione del gestore o dell’operatore aereo. 5.   Qualora rilevi che un gestore o un operatore aereo non ottempera al regolamento (UE) n. 601/2012, il verificatore include tale non conformità nella dichiarazione di verifica anche se il relativo piano di monitoraggio è approvato dall’autorità competente. 6.   Qualora il piano di monitoraggio non sia stato approvato dall’autorità competente a norma dell’ del regolamento (UE) n. 601/2012, sia incompleto oppure vi siano state apportate le modifiche significative di cui all’, paragrafo 3 o 4, di detto regolamento durante il periodo di comunicazione senza la conseguente approvazione dell’autorità competente, il verificatore raccomanda al gestore o all’operatore aereo di ottenere la necessaria approvazione dall’autorità competente. In seguito all’approvazione da parte dell’autorità competente, il verificatore continua, ripete o adegua di conseguenza le attività di verifica. Qualora l’approvazione non sia stata ottenuta prima della presentazione della dichiarazione di verifica, il verificatore lo segnala in detta relazione.
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