Art. 65 · Azione correttiva

Art. 65

Azione correttiva

In vigore dal 21 giu 2012
Azione correttiva 1.   Gli Stati membri monitorano i rispettivi organismi nazionali di accreditamento con cadenza periodica per assicurare che soddisfino i requisiti previsti dal presente regolamento in maniera continua, tenendo conto dei risultati della valutazione inter pares eseguita a norma dell’. 2.   Se un organismo nazionale di accreditamento non soddisfa i requisiti o non rispetta gli obblighi di cui al presente regolamento, lo Stato membro interessato intraprende un’adeguata azione correttiva o assicura che sia intrapresa un’azione siffatta e ne informa la Commissione.
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