Art. 58
Requisiti di competenza per i valutatori
In vigore dal 21 giu 2012
Requisiti di competenza per i valutatori
1. Nel valutare il verificatore, un valutatore dispone delle competenze per svolgere le attività previste dal capo IV. A tal fine il valutatore:
a)
soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 di cui all’allegato III;
b)
conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento (UE) n. 601/2012, il presente regolamento, le norme pertinenti e gli altri atti legislativi in materia, nonché gli orientamenti applicabili;
c)
è competente in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all’, paragrafo 1, lettera b), per formazione o grazie all’accesso a una persona dotata di conoscenze ed esperienza nella revisione di tali dati e informazioni.
2. Un valutatore responsabile soddisfa i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di valutazione ed è responsabile della conduzione della valutazione a norma del presente regolamento.
3. Gli esaminatori interni e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sull’ampliamento o sul rinnovo dell’accreditamento, oltre ai requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, dispongono anche di conoscenze ed esperienze sufficienti a valutare l’accreditamento.
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