Art. 58 · Requisiti di competenza per i valutatori

Art. 58

Requisiti di competenza per i valutatori

In vigore dal 21 giu 2012
Requisiti di competenza per i valutatori 1.   Nel valutare il verificatore, un valutatore dispone delle competenze per svolgere le attività previste dal capo IV. A tal fine il valutatore: a) soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 di cui all’allegato III; b) conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento (UE) n. 601/2012, il presente regolamento, le norme pertinenti e gli altri atti legislativi in materia, nonché gli orientamenti applicabili; c) è competente in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all’, paragrafo 1, lettera b), per formazione o grazie all’accesso a una persona dotata di conoscenze ed esperienza nella revisione di tali dati e informazioni. 2.   Un valutatore responsabile soddisfa i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di valutazione ed è responsabile della conduzione della valutazione a norma del presente regolamento. 3.   Gli esaminatori interni e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sull’ampliamento o sul rinnovo dell’accreditamento, oltre ai requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, dispongono anche di conoscenze ed esperienze sufficienti a valutare l’accreditamento.
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