Art. 39 · Ricorso a esperti tecnici

Art. 39

Ricorso a esperti tecnici

In vigore dal 21 giu 2012
Ricorso a esperti tecnici 1.   Nell’eseguire le attività di verifica, il verificatore può avvalersi della consulenza di esperti tecnici per godere delle conoscenze e competenze dettagliate su una determinata materia, necessarie a coadiuvare l’auditor dell’EU ETS e il capo responsabile del gruppo di audit dell’EU ETS nello svolgimento delle attività di verifica. 2.   Qualora il responsabile del riesame indipendente non abbia la competenza per valutare una determinata questione nell’ambito del riesame, il verificatore richiede l’assistenza di un esperto tecnico. 3.   L’esperto tecnico ha le competenze e le conoscenze necessarie per assistere efficacemente l’auditor dell’EU ETS e il capo responsabile del gruppo di audit dell’EU ETS, oppure il responsabile del riesame indipendente se necessario, sulla materia per cui la sua consulenza è richiesta. Inoltre, l’esperto tecnico dispone di una comprensione sufficiente delle questioni previste a norma dell’, paragrafo 1, lettere a), b) e c). 4.   L’esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del capo responsabile del gruppo di audit dell’EU ETS della squadra di verifica in cui si trova a operare o del responsabile del riesame indipendente.
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