Art. 22
Trattamento delle inesattezze e delle non conformità
In vigore dal 21 giu 2012
Trattamento delle inesattezze e delle non conformità
1. Qualora rilevi inesattezze o non conformità nel corso della verifica, il verificatore le segnala tempestivamente al gestore o all’operatore aereo di cui trattasi, chiedendo che vengano effettuate le correzioni opportune.
Il gestore o l’operatore aereo corregge qualsiasi inesattezza o non conformità comunicata.
2. Il verificatore documenta e riporta come risolte, nella documentazione interna di verifica, tutte le inesattezze o non conformità corrette dal gestore o dall’operatore aereo durante la verifica.
3. Qualora il gestore o l’operatore aereo non corregga le inesattezze o le non conformità comunicategli dal verificatore a norma del paragrafo 1, prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest’ultimo chiede al gestore o all’operatore aereo di spiegare le principali cause della non conformità o dell’inesattezza, al fine di valutarne l’impatto sui dati comunicati.
Il verificatore stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o se aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sulle emissioni o sui dati relativi alle tonnellate-chilometro totali comunicate. Nel valutare l’incidenza delle inesattezze, il verificatore considera l’entità e la natura dell’inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata.
Il verificatore valuta se la non conformità non corretta, individualmente o se aggregata ad altre, ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta inesattezze rilevanti.
Il verificatore può considerare rilevanti le inesattezze anche qualora queste, individualmente o se aggregate ad altre, siano inferiori alla soglia di rilevanza di cui all’, ove ciò si giustifichi per l’entità e la natura delle inesattezze e le circostanze specifiche in cui si sono verificate.
Storico versioni
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