Art. 19
Valutazione dell’incertezza
In vigore dal 21 giu 2012
Valutazione dell’incertezza
1. Se in osservanza del regolamento (UE) n. 601/2012 il gestore è tenuto a dimostrare il rispetto delle soglie di incertezza per i dati relativi all’attività e per i fattori di calcolo, il verificatore conferma la validità delle informazioni utilizzate per calcolare i livelli di incertezza previsti nel piano di monitoraggio approvato.
2. Qualora un gestore applichi una metodologia di monitoraggio non basata su livelli di cui all’ del regolamento (UE) n. 601/2012, il verificatore controlla tutti gli elementi seguenti:
a)
che siano state effettuate una valutazione e una quantificazione dell’incertezza da parte del gestore a dimostrazione del fatto che è stata rispettata la soglia di incertezza complessiva richiesta per il livello annuale di emissioni di gas a effetto serra a norma dell’, lettera c), di detto regolamento;
b)
la validità delle informazioni utilizzate per la valutazione e la quantificazione dell’incertezza;
c)
che l’approccio complessivo utilizzato per la valutazione e la quantificazione dell’incertezza sia conforme all’, lettera b), di detto regolamento;
d)
che sia comprovato che sono state soddisfatte le condizioni per la metodologia di monitoraggio di cui all’, lettera a), di detto regolamento.
3. Se a norma del regolamento (UE) n. 601/2012 l’operatore aereo è tenuto a dimostrare che non si sono superati i livelli di incertezza richiesti, il verificatore controlla la validità delle informazioni utilizzate per dimostrare che non sono stati superati i livelli di incertezza applicabili previsti nel piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente.
Storico versioni
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