Art. 19 · Valutazione dell’incertezza

Art. 19

Valutazione dell’incertezza

In vigore dal 21 giu 2012
Valutazione dell’incertezza 1.   Se in osservanza del regolamento (UE) n. 601/2012 il gestore è tenuto a dimostrare il rispetto delle soglie di incertezza per i dati relativi all’attività e per i fattori di calcolo, il verificatore conferma la validità delle informazioni utilizzate per calcolare i livelli di incertezza previsti nel piano di monitoraggio approvato. 2.   Qualora un gestore applichi una metodologia di monitoraggio non basata su livelli di cui all’ del regolamento (UE) n. 601/2012, il verificatore controlla tutti gli elementi seguenti: a) che siano state effettuate una valutazione e una quantificazione dell’incertezza da parte del gestore a dimostrazione del fatto che è stata rispettata la soglia di incertezza complessiva richiesta per il livello annuale di emissioni di gas a effetto serra a norma dell’, lettera c), di detto regolamento; b) la validità delle informazioni utilizzate per la valutazione e la quantificazione dell’incertezza; c) che l’approccio complessivo utilizzato per la valutazione e la quantificazione dell’incertezza sia conforme all’, lettera b), di detto regolamento; d) che sia comprovato che sono state soddisfatte le condizioni per la metodologia di monitoraggio di cui all’, lettera a), di detto regolamento. 3.   Se a norma del regolamento (UE) n. 601/2012 l’operatore aereo è tenuto a dimostrare che non si sono superati i livelli di incertezza richiesti, il verificatore controlla la validità delle informazioni utilizzate per dimostrare che non sono stati superati i livelli di incertezza applicabili previsti nel piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:600:oj#art-19