Art. 11 · Analisi strategica

Art. 11

Analisi strategica

In vigore dal 21 giu 2012
Analisi strategica 1.   All’inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un’analisi strategica di tutte le attività che riguardano l’impianto o l’operatore aereo. 2.   Per comprendere le attività svolte dall’impianto o dall’operatore aereo, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a condurre la verifica, per stabilire se la tempistica indicata nel contratto sia stata fissata correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l’analisi dei rischi necessaria. Le informazioni comprendono come minimo: a) i dati di cui all’, paragrafo 1; b) la soglia di rilevanza richiesta; c) qualora il verificatore conduca la verifica per il medesimo gestore od operatore aereo, le informazioni ottenute dalla verifica degli anni precedenti. 3.   Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 2, il verificatore valuta quanto meno: a) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore, la categoria dell’impianto di cui all’ del regolamento (UE) n. 601/2012 e le attività condotte in tale impianto; b) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro dell’operatore aereo, le dimensioni e la natura dell’operatore aereo, la distribuzione delle informazioni nei vari siti nonché il numero e la tipologia dei voli; c) il piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente, nonché le specifiche della metodologia di monitoraggio previste in tale piano; d) la natura, l’entità e la complessità delle fonti di emissione e dei flussi di fonti nonché l’apparecchiatura e i processi che hanno dato luogo ai dati sulle emissioni o sulle tonnellate-chilometro, compresa l’apparecchiatura di misurazione descritta nel piano di monitoraggio, l’origine e l’applicazione dei fattori di calcolo e altre fonti di dati principali; e) le attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e l’ambiente di controllo; 4.   Nell’eseguire l’analisi strategica, il verificatore controlla: a) che il piano di monitoraggio trasmessogli sia la versione più recente approvata dall’autorità competente; b) se siano intervenute modifiche al piano di monitoraggio durante il periodo di comunicazione; c) se tali modifiche siano state notificate all’autorità competente a norma dell’, paragrafo 1, o dell’ del regolamento (UE) n. 601/2012, o siano state approvate dall’autorità competente a norma dell’, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
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