Art. 10
Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo
In vigore dal 21 giu 2012
Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo
1. Prima dell’analisi strategica e in altri momenti durante la verifica, il gestore o l’operatore aereo fornisce al verificatore tutti i seguenti elementi:
a)
l’autorizzazione a emettere gas a effetto serra del gestore, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;
b)
la versione più recente del piano di monitoraggio del gestore o dell’operatore aereo nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall’autorità competente, compresa la certificazione dell’approvazione;
c)
una descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati del gestore o dell’operatore aereo;
d)
la valutazione dei rischi del gestore o dell’operatore aereo di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 601/2012 e una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;
e)
le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo;
f)
la comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, secondo i casi, del gestore o dell’operatore aereo;
g)
ove applicabile, il piano di campionamento del gestore di cui all’ del regolamento (UE) n. 601/2012 approvato dall’autorità competente;
h)
qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, la registrazione di tutte le modifiche ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012;
i)
ove applicabile, la relazione di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 601/2012;
j)
la dichiarazione di verifica dell’anno precedente, qualora il verificatore non abbia eseguito la verifica per quel determinato gestore o operatore aereo nell’anno precedente;
k)
tutta la corrispondenza pertinente con l’autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche al piano di monitoraggio;
l)
le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol;
m)
qualora la verifica interessi la comunicazione delle emissioni di un impianto che effettua lo stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio consentito ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il piano di monitoraggio previsto da detta direttiva e le relazioni previste dall’ dello stesso atto, quanto meno in relazione al periodo oggetto della comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica;
n)
ove applicabile, l’approvazione dell’autorità competente della rinuncia alla conduzione di visite in sito degli impianti a norma dell’, paragrafo 1;
o)
qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all’esecuzione della verifica.
2. Prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, il gestore o l’operatore aereo gli forniscono la comunicazione definitiva del gestore o dell’operatore aereo autorizzata e convalidata internamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:600:oj#art-10