Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 giu 2012
1.   A partire dal 1o novembre 2012, le autorità nazionali rifiuteranno il rilascio dell’omologazione CE ai nuovi tipi di veicoli appartenenti alla categoria M1 privi di un sistema di controllo della pressione degli pneumatici (tyre pressure monitoring system — TPMS) conforme ai requisiti fissati nel regolamento UNECE n. 64, serie di modifiche 02, rettifica 1 (9). 2.   A partire dal 1o novembre 2014, le autorità nazionali vieteranno l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione dei veicoli appartenenti alla categoria M1 privi di un TPMS conforme ai requisiti fissati nel regolamento UNECE n. 64, serie di modifiche 02, rettifica 1.
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