Art. 8 · Sistema di qualità

Art. 8

Sistema di qualità

In vigore dal 19 giu 2012
Sistema di qualità 1.   I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, l’autorità competente nazionale e l’agenzia stabiliscono e utilizzano per lo svolgimento delle loro attività di farmacovigilanza un sistema di qualità adeguato ed efficace. 2.   Il sistema di qualità copre la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse, la gestione appropriata delle risorse, la gestione della conformità e la gestione delle registrazioni. 3.   Il sistema di qualità si basa su tutte le seguenti attività: a) pianificazione della qualità: predisposizione di strutture e pianificazione di processi integrati e coerenti; b) aderenza alla qualità: adempimento dei compiti e delle responsabilità secondo i requisiti di qualità; c) controllo e assicurazione della qualità: monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle strutture e dei processi stabiliti e dell’efficacia dei processi messi in atto; d) miglioramenti della qualità: correzione e miglioramento delle strutture e dei processi se necessario. 4.   Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati per il sistema di qualità sono documentati in modo sistematico e ordinato in forma di regole e procedure scritte, quali piani di qualità, manuali di qualità e registrazioni di qualità. 5.   Tutte le persone che intervengono nelle procedure e nei processi dei sistemi di qualità stabiliti dalle autorità competenti nazionali e dall’agenzia per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza sono responsabili del buon funzionamento di tali sistemi di qualità e adottano un approccio sistematico alla qualità e all’attuazione e al mantenimento del sistema di qualità.
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