Art. 17
Audit
In vigore dal 19 giu 2012
Audit
1. Con periodicità regolare sono effettuati, secondo una metodologia comune, audit basati sui rischi per assicurare la conformità del sistema di qualità ai requisiti di cui agli e la sua efficacia.
2. Se necessario, sono adottate misure correttive, ivi compreso un audit di follow-up delle carenze. I verbali degli audit sono inviati alla dirigenza responsabile delle questioni oggetto dell’audit. Le date e i risultati degli audit e degli audit di follow-up sono documentati.
Storico versioni
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