Art. 1 · Modifica del regolamento (CE) n. 975/98

Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 975/98

In vigore dal 18 giu 2012
Modifica del regolamento (CE) n. 975/98 Nel regolamento (CE) n. 975/98 sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   “monete metalliche destinate alla circolazione”: monete metalliche in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e le cui specificazioni tecniche sono stabiliti all’; 2)   “normali monete metalliche”: monete metalliche destinate alla circolazione diverse dalle monete commemorative; 3)   “monete commemorative”: monete metalliche destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato all’ nonies. Articolo 1 ter Le monete metalliche destinate alla circolazione presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale dinstintiva. Articolo 1 quater 1.   Sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione non è ripetuta né l’indicazione del valore unitario della moneta, né di una sua parte. Non è neppure ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all’utilizzo di un alfabeto diverso. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’incisione sul bordo della moneta da 2 EUR può recare l’indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra “2” o del termine “euro” nel relativo alfabeto, oppure di entrambi. Articolo 1 quinquies Le facce nazionali di tutti i valori unitari delle monete metalliche destinate alla circolazione recano l’indicazione dello Stato membro di emissione: il nome intero o una sua abbreviazione. Articolo 1 sexies 1.   Il disegno che compare sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è completamente circondato da una corona di dodici stelle e riporta sia l’anno di conio che l’indicazione del nome dello Stato membro di emissione. Ciò non impedisce che alcuni elementi del disegno possano estendersi fino alla corona di stelle, purché le stelle siano chiaramente e pienamente visibili. Le dodici stelle sono uguali a quelle che figurano sulla bandiera dell’Unione. 2.   Il disegno della faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è scelto tenendo conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro. Articolo 1 septies 1.   Le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate solo una volta ogni quindici anni, fatte salve le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate qualora il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Tuttavia, il fatto che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante o occupata ad interim non dà diritto a tale modifica. Articolo 1 octies Lo Stato membro di emissione aggiorna la faccia nazionale delle normali monete metalliche allo scopo di conformarsi pienamente al presente regolamento entro il 20 giugno 2062. nonies 1.   Le monete commemorative recano un disegno nazionale diverso da quello presente sulle normali monete metalliche e commemorano unicamente eventi di notevole rilevanza nazionale o europea. Le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro commemorano unicamente eventi di altissima rilevanza europea e il loro disegno fa salvi eventuali obblighi costituzionali di detti Stati membri. 2.   L’incisione sul bordo delle monete commemorative è uguale a quella delle normali monete metalliche. 3.   Le monete commemorative hanno unicamente valore nominale di 2 EUR. Articolo 1 decies 1.   Prima dell’approvazione ufficiale dei disegni delle nuove facce nazionali delle monete metalliche destinate alla circolazione, gli Stati membri si informano a vicenda delle bozze dei disegni, delle incisioni sul bordo e, per le monete commemorative, del volume stimato dell’emissione. 2.   La competenza per l’approvazione dei disegni delle facce nazionali nuove o modificate delle monete metalliche destinate alla circolazione è conferita al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata conformemente alla procedura illustrata nei paragrafi da 3 a 7. Nel prendere le decisioni di cui al presente articolo, i diritti di voto degli Stati membri la cui moneta non è l’euro sono sospesi. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro di emissione provvede a presentare al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la cui moneta è l’euro le bozze dei disegni delle monete destinate alla circolazione in linea di massima almeno tre mesi prima della data di emissione stabilita. 4.   Entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3, qualsiasi Stato membro la cui moneta è l’euro può, in un parere motivato indirizzato al Consiglio e alla Commissione, sollevare un’obiezione alla bozza del disegno proposta dallo Stato membro emittente qualora sia probabile che tale bozza di disegno susciti reazioni sfavorevoli tra i suoi cittadini. 5.   Qualora ritenga che la bozza del disegno non rispetti i requisiti tecnici stabiliti nel presente regolamento, entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3 la Commissione trasmette una valutazione negativa al Consiglio. 6.   Qualora non sia stato trasmesso alcun parere motivato o alcuna valutazione negativa al Consiglio entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 4 e 5, la decisione che approva il disegno si considera adottata dal Consiglio il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 5. 7.   In tutti gli altri casi il Consiglio decide senza indugio sull’approvazione della bozza di disegno, a meno che, entro sette giorni dalla presentazione di un parere motivato o di una valutazione negativa, lo Stato membro di emissione ritiri la presentazione e informi il Consiglio dell’intenzione di sottoporre una nuova bozza del disegno. 8.   Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. undecies Gli articoli 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 nonies, paragrafo 2: a) non si applicano alle monete metalliche destinate alla circolazione emesse o prodotte prima del 19 giugno 2012; b) non si applicano, per un periodo transitorio che termina il 20 giugno 2062, ai disegni già legalmente usati sulle monete metalliche destinate alla circolazione al 19 giugno 2012. Le monete metalliche destinate alla circolazione che sono state emesse o prodotte durante il periodo transitorio possono avere corso legale senza limiti di tempo.»
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