Art. 3
In vigore dal 15 giu 2012
1. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione, a norma dell'articolo 126 quater, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le seguenti informazioni:
a)
il volume totale di latte crudo per Stato membro di produzione consegnato nel loro territorio nell'ambito di contratti negoziati dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni riconosciute in conformità dell'articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 nell'anno civile precedente, quale notificato alle autorità competenti ai sensi dell', paragrafo 3, del presente regolamento;
b)
il numero di casi in cui le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno deciso che una determinata trattativa dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo in conformità dell'articolo 126 quater, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e una breve sintesi di tali decisioni.
2. Se le notifiche ricevute ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento riguardano trattative cui partecipa più di uno Stato membro, gli Stati membri, ai fini dell'articolo 126 quater, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni necessarie per consentirle di valutare se vi è esclusione della concorrenza o se vengono gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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