Art. 8 · Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate

Art. 8

Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate

In vigore dal 13 giu 2012
Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate 1.   I fornitori di roaming mettono a disposizione e offrono attivamente a tutti i propri clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa per chiamate vocali di cui al paragrafo 2. Tale tariffa non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio. Nel formulare tale offerta, i fornitori di roaming rammentano a tutti i propri clienti in roaming che abbiano scelto una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming le condizioni vigenti per tale tariffa o pacchetto. 2.   A decorrere dal 1o luglio 2012 l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) per un’eurotariffa per chiamate vocali che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera 0,29 EUR al minuto per ogni chiamata in uscita o 0,08 EUR al minuto per ogni chiamata in entrata. La tariffa massima al dettaglio per le chiamate in uscita diminuisce a 0,24 EUR il 1o luglio 2013 e a 0,19 EUR il 1o luglio 2014 e la tariffa massima al dettaglio per le chiamate in entrata diminuisce a 0,07 EUR il 1o luglio 2013 e a 0,05 EUR il 1o luglio 2014. Fatto salvo l’, tali tariffe massime al dettaglio per l’eurotariffa per chiamate vocali rimangono valide fino al 30 giugno 2017. I fornitori di roaming non addebitano ai propri clienti in roaming alcun costo per la ricezione di un messaggio vocale in roaming, fatti salvi gli altri costi applicabili, come quelli addebitati per l’ascolto di tali messaggi. Ogni fornitore di roaming impone ai propri clienti in roaming una tariffa calcolata al secondo per la fornitura di tutte le chiamate in roaming regolamentate, sia in entrata che in uscita, a cui si applica un’eurotariffa per chiamate vocali. Il fornitore di roaming può applicare alle chiamate in uscita soggette ad un’eurotariffa per chiamate vocali un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi. 3.   I fornitori di roaming applicano automaticamente un’eurotariffa per chiamate vocali a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto di roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono per le chiamate in roaming regolamentate di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. 4.   I fornitori di roaming applicano un’eurotariffa per chiamate vocali a tutti i nuovi clienti in roaming che non scelgono espressamente una tariffa di roaming diversa o un pacchetto tariffario per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per le chiamate in roaming regolamentate. 5.   Ogni cliente in roaming può chiedere di passare ad un’eurotariffa per chiamate vocali o di rinunciarvi. Ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di altri elementi dell’abbonamento, salvo se il cliente in roaming che ha sottoscritto l’abbonamento ad un pacchetto roaming speciale che comprende più di un servizio di roaming regolamentato desidera passare ad un’eurotariffa per chiamate vocali, nel qual caso il fornitore di roaming può chiedere al cliente che cambia di rinunciare ai vantaggi degli altri elementi di tale pacchetto. Un fornitore di roaming può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi. Un’eurotariffa per chiamate vocali può sempre essere combinata con un’eurotariffa SMS e con un’eurotariffa per i dati.
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