Art. 7
Tariffe all’ingrosso per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate
In vigore dal 13 giu 2012
Tariffe all’ingrosso per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate
1. A decorrere dal 1o luglio 2012 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming del cliente per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera l’importo di 0,14 EUR al minuto.
2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all’ingrosso di cui al presente paragrafo o prima del 30 giugno 2022. La tariffa media massima all’ingrosso diminuisce a 0,10 EUR il 1o luglio 2013 e a 0,05 EUR il 1o luglio 2014 e, fatto salvo l’, rimane fissata a 0,05 EUR fino al 30 giugno 2022.
3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate all’ingrosso in roaming nell’Unione dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo e adeguati per tener conto della possibilità per l’operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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