Art. 4
Vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati
In vigore dal 13 giu 2012
Vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati
1. I fornitori nazionali consentono ai propri clienti di accedere a servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming.
I fornitori nazionali e i fornitori di roaming non precludono ai clienti l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming.
2. I clienti in roaming hanno il diritto di cambiare fornitore di roaming in qualsiasi momento. Se un cliente in roaming decide di cambiare fornitore di roaming, il passaggio è effettuato senza indebito ritardo, e in ogni caso nel termine più breve possibile, in funzione della soluzione tecnica scelta per l’attuazione della vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, ma in ogni caso non superiore a tre giorni lavorativi dalla conclusione dell’accordo con il nuovo fornitore di roaming.
3. Il passaggio ad un fornitore alternativo di roaming o tra fornitori di roaming è gratuito per i clienti ed è compatibile con qualunque piano tariffario. Non comporta alcun abbonamento associato né costi fissi o ricorrenti supplementari relativi ad elementi dell’abbonamento diversi dal roaming, rispetto alle condizioni prevalenti prima del passaggio.
4. I fornitori nazionali informano tutti i propri clienti in roaming, in forma chiara, comprensibile e facilmente accessibile, in merito alla possibilità di scegliere i servizi di cui al paragrafo 1, primo comma.
In particolare, all’atto della stipula o del rinnovo di un contratto di servizi di comunicazioni mobili, i fornitori nazionali forniscono a tutti i propri clienti individualmente informazioni esaustive sulla possibilità di scegliere un fornitore alternativo di roaming e non ostacolano la conclusione di un contratto con un fornitore alternativo. I clienti che stipulano un contratto con un fornitore nazionale per servizi di roaming regolamentati confermano esplicitamente di essere stati informati di tale possibilità. Un fornitore nazionale non impedisce, non dissuade né scoraggia i dettaglianti che fungono da punti vendita del fornitore nazionale dall’offrire contratti aventi ad oggetto servizi di roaming separati con fornitori alternativi di roaming.
5. Le caratteristiche tecniche dei servizi di roaming regolamentati non sono modificate in modo da renderle differenti dalle caratteristiche tecniche dei servizi di roaming regolamentati, compresi i parametri di qualità, quali fornite al cliente prima del cambiamento di fornitore. Qualora il cambiamento non riguardi tutti i servizi di roaming regolamentati, i servizi di roaming regolamentati che non sono stati cambiati continuano ad essere forniti allo stesso prezzo e, per quanto possibile, con le stesse caratteristiche tecniche, compresi i parametri di qualità.
6. Il presente articolo si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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