Art. 19
Riesame
In vigore dal 13 giu 2012
Riesame
1. La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2016. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ciò, la Commissione esamina, tra l’altro:
a)
se la concorrenza ha raggiunto un livello sufficiente per giustificare la scadenza delle tariffe massime al dettaglio;
b)
se la concorrenza sarà sufficiente per l’eliminazione delle tariffe massime all’ingrosso;
c)
l’evoluzione e le tendenze previste per il futuro dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in roaming di servizi di chiamata vocale, di SMS e di trasmissione di dati rispetto alle tariffe dei servizi di comunicazioni mobili a livello nazionale nei vari Stati membri, distinguendo tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, nonché la qualità e la velocità dei servizi in questione;
d)
la disponibilità e la qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un’alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, segnatamente alla luce dell’evoluzione tecnologica;
e)
la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle tariffe dei servizi di roaming, la gamma delle tariffe e dei prodotti a disposizione dei consumatori con diverse abitudini di chiamata e la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali, inclusa la disponibilità di offerte che prevedono una tariffa unica per i servizi nazionali e di roaming;
f)
il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all’ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;
g)
la misura in cui l’attuazione delle misure strutturali previste agli ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming, tanto che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali si è avvicinata a zero;
h)
la misura in cui il livello delle tariffe massime all’ingrosso e al dettaglio ha fornito adeguate salvaguardie contro prezzi eccessivi per i consumatori, pur consentendo lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming.
2. Se dalla relazione emerge che le misure strutturali previste dal presente regolamento non sono state sufficienti a promuovere la concorrenza sul mercato interno dei servizi di roaming a beneficio di tutti i consumatori europei, o che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali non si è avvicinata a zero, la Commissione presenta opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione e realizzare così un mercato interno delle comunicazioni mobili, in definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming. La Commissione valuta, in particolare, la necessità di:
a)
stabilire misure tecniche e strutturali aggiuntive;
b)
modificare le misure strutturali;
c)
prorogare la durata ed eventualmente rivedere il livello delle tariffe massime al dettaglio previste agli ;
d)
modificare la durata o rivedere il livello delle tariffe massime all’ingrosso previste agli ;
e)
introdurre eventuali altri requisiti necessari, ivi compresa la non differenziazione delle tariffe di roaming e delle tariffe nazionali.
3. Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni relazione reca una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi di roaming nell’Unione, nonché una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Al fine di valutare l’evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all’interno dell’Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull’evoluzione delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati.
Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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