Art. 8 · Deroghe per navi in difficoltà e per navi da riparare

Art. 8

Deroghe per navi in difficoltà e per navi da riparare

In vigore dal 13 giu 2012
Deroghe per navi in difficoltà e per navi da riparare In deroga agli , la competente autorità di uno Stato membro può permettere, fatte salve le disposizioni nazionali e in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali in mare aperto sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l’ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorché si tratta di: a) una petroliera in difficoltà in cerca di un luogo di rifugio; b) una petroliera vuota in procinto di raggiungere un porto per essere riparata.
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