Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 2012
La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 11:30 dell’8 giugno 2012. A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette.
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