Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 giu 2012
1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   I produttori della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine che desiderino richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni. 4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni. 5.   Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Ogni mandato di procura o certificato firmato che eventualmente corredi le risposte al questionario andrà però, alla pari di ogni aggiornamento di tali documenti, trasmesso in forma cartacea (vale a dire inviato per posta o consegnato a mano) all’indirizzo riportato più avanti. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in forma elettronica, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence. Tutte le comunicazioni scritte, come le informazioni chieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (7) e, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N105 4/92 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Referente: Indirizzo e-mail: TRADE-STEEL-FAST-13-A@ec.europa.eu Fax +32 22984139
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