Art. 6
In vigore dal 12 giu 2012
1. Durante la prima parte del periodo contingentale ciascun importatore tradizionale può unicamente chiedere autorizzazioni contingentate per una quota specifica dei contingenti assegnati agli importatori tradizionali per ciascun gruppo di prodotti (nel seguito «massimale»), calcolata conformemente al paragrafo 2. Tutte le autorizzazioni contingentate rilasciate a un importatore tradizionale nella prima parte del periodo contingentale sono imputate sui massimali stabiliti per tale importatore.
2. Il massimale per un importatore tradizionale per ciascun gruppo di prodotti in un periodo contingentale (nel seguito «periodo contingentale n+1») è calcolato in base alla media delle importazioni dei prodotti interessati effettivamente realizzate da tale importatore nei due periodi contingentali precedenti l’anno di calcolo di tale massimale, sulla base della seguente formula:
Ci = T * (Īi/ΣĪi)
in cui
«Ci
» rappresenta il massimale per il gruppo di prodotti in questione (pino o abete rosso) per l’importatore i durante il periodo contingentale n+1;
«T» rappresenta il contingente disponibile per gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti in questione nell’anno di calcolo del massimale (nel seguito «periodo contingentale n»);
«Īi
» rappresenta la media delle importazioni effettuate dall’importatore tradizionale i per il gruppo di prodotti interessati nei due periodi contingentali precedenti il calcolo (nel seguito «periodo contingentale n–2» e «periodo contingentale n–1»), secondo la seguente formula:
[(importazioni effettive dell’importatore i nel periodo contingentale n–2) + (importazioni effettive dell’importatore i nel periodo contingentale n–1)]/2
«ΣĪi
» rappresenta la somma delle importazioni medie Īi di tutti gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti interessati.
Storico versioni
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