Art. 3
In vigore dal 12 giu 2012
La ripartizione dei contingenti tariffari avviene in base ai seguenti criteri, in funzione della data di presentazione della domanda da parte dell’importatore:
a)
per le domande presentate entro il 31 luglio di ogni anno (nel seguito «prima parte del periodo contingentale»), la Commissione assegna i contingenti tariffari secondo le categorie di importatori «tradizionali» o «nuovi», ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), del protocollo;
b)
per le domande presentate a partire dal 1o agosto (nel seguito «seconda parte del periodo contingentale»), la Commissione assegna i quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari secondo l’ordine cronologico di ricezione delle notifiche con cui le autorità competenti degli Stati membri (nel seguito «autorità di rilascio») informano la Commissione delle domande presentate dai singoli importatori, ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), del protocollo.
Storico versioni
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