Art. 2
In vigore dal 7 giu 2012
Per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2012, possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di ungulati vivi accompagnate da certificato rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente ai modelli BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y o RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
Storico versioni
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