Art. 3 · Certificati di autenticità

Art. 3

Certificati di autenticità

In vigore dal 7 giu 2012
Certificati di autenticità 1.   Per beneficiare del contingente tariffario, occorre presentare alle autorità doganali dell’Unione un certificato di autenticità rilasciato nel paese terzo in causa, accompagnato da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci in questione. 2.   Il certificato di autenticità di cui al paragrafo 1 è redatto in conformità del modello che figura all’allegato III. 3.   A tergo del certificato di autenticità figura una dicitura indicante che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato II. 4.   Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato dall’organismo emittente. 5.   Il certificato di autenticità si considera regolarmente vistato se indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone a tal fine abilitate. 6.   Il timbro può essere sostituito da un bollo stampato sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità. 7.   La validità del certificato di autenticità scade entro e non oltre il 30 giugno successivo alla data del rilascio.
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