Art. 2 · Modalità di gestione del contingente tariffario

Art. 2

Modalità di gestione del contingente tariffario

In vigore dal 7 giu 2012
Modalità di gestione del contingente tariffario 1.   Il contingente tariffario è gestito in base al principio del «primo arrivato, primo servito» in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non sono richiesti titoli di importazione. 2.   Il contingente tariffario è gestito come un contingente tariffario principale recante il numero d’ordine 09.2201 con quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d’ordine 09.2202. I benefici derivanti dal contingente tariffario possono essere concessi soltanto presentando domanda per il numero d’ordine 09.2202 che si riferisce ai sottocontingenti tariffari. 3.   I prelievi dai sottocontingenti tariffari fino al 30 settembre, al 31 dicembre e al 31 marzo sono sospesi rispettivamente il quinto giorno lavorativo della Commissione a novembre, febbraio e maggio. I relativi saldi inutilizzati sono aggiunti ai quantitativi per i sottocontingenti tariffari trimestrali rispettivamente a partire dal 1o ottobre, dal 1o gennaio e dal 1o aprile. I saldi inutilizzati alla fine di un anno contingentale sono trasferiti a un altro anno contingentale.
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