Art. 6

Art. 6

In vigore dal 7 giu 2012
In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra «0».
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