Art. 2
In vigore dal 1 giu 2012
Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2012, le partite di prodotti composti accompagnate da certificati rilasciati anteriormente al 1o ottobre 2012 conformemente ai modelli di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012, prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, possono continuare a essere introdotte nell’Unione.
Storico versioni
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