Art. 3

Art. 3

In vigore dal 31 mag 2012
Nel regolamento (CE) n. 657/2007 gli sono sostituiti dai seguenti: « In sede di compilazione di statistiche che distinguono tra zona euro e zona extra euro, per le seguenti due variabili specificate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 possono essere applicati programmi di campionamento europei: Variabile Nome 312 Prezzi alla produzione sul mercato non interno 340 Prezzi all’importazione Gli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei di cui all’ trasmettono dati alla Commissione (Eurostat) come minimo per le attività della NACE, per la variabile n. 312, e per i prodotti della CPA, per la variabile n. 340, specificati nell’allegato.»
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